29/marzo 2002 giornata storica: demoliti (quasi) i due tralicci della scuola Leopardi di Roma (a cura di guido Santonocito) Sono trascorsi esattamente 560 giorni dalla data fissata con la sentenza del TAR Lazio nella quale si confermava la delibera del Comune di Roma destinata di fatto a far demolire due tralicci di quasi 30 metri posizionati a ridosso del giardino della nota scuola Leopardi. L'esecuzione con tale ritardo in un paese civile rappresenterebbe un dato negativo, invece è un fatto che oggi si tratti di una data storica in quanto è la prima volta che in Italia (nonostante le 140 località non a norma censite dal Ministero dell’Ambiente nel 2000) si procede con la demolizione di tralicci destinati alle trasmissioni di radiofrequenze. E' evidente che si tratti di una vittoria per le associazioni e per tutti quei cittadini che tante energie hanno dedicato affinché si attuasse il rispetto della legge e di conseguenza la salvaguardia della salute di quei bambini che frequentano la scuola e dell'ambiente ovvero il parco di Monte Mario straordinaria cornice verde al centro di Roma. Ma è altrettanto evidente che in questi anni si sia assistito alla debolezza degli amministratori locali i quali si sono prodigati in numerose promesse ai cittadini promesse fatte ma disattese o ritardate come in questo caso per disattenzione o premura nei confronti di chi non rispettava la legge. Ci spiace dover notare, proprio oggi nel giorno della storica demolizione, che permangono questi sintomi di debolezza. Il traliccio di proprietà dell’Enel è stato demolito ma alcuni ripetitori per telefonia sono stati posizionati alla base dello stesso e sembra che li rimarranno. Inoltre, a poche decine di metri dal traliccio della Telecom perfettamente demolito, vi sono degli operai che stanno finendo di collocare sistemi di radio frequenza su un traliccio di 30 metri (su un terreno dell’esercito) che alla data della sentenza del TAR non esisteva. La regione Lazio si è impegnata entro poco tempo a far trasferire lontano dal centro urbano tutti i ripetitori radio televisivi che dagli anni settanta sono collocati, tra l’altro abusivamente, tutti intorno alla scuola di Monte Mario. Assisteremo dunque ad un’altra giornata storica in cui si assiste al rispetto della legge o vedremo ancora associazioni e cittadini costretti a scendere in piazza per urlare alle “promesse disattese o rimandate” ? Ordinanze di riduzione, in conformità dei livelli di campo elettromagnetico, sono state emesse dal sindaco Rossi a carico di tre emittenti radiofoniche: Radio Radicale, Radio Linea e Radio Domani i cui impianti di radiodiffusione sono collocati nei paraggi della "Casa famiglia Emanuela", struttura di ricovero e accoglienza del Paese alto. «Le ordinanze sono risultate necessarie -ha spiegato il sindaco- a seguito dell’accertato superamento dei limiti e valori di legge, compreso quello imposto dal legislatore regionale con la recente legge n. 25 del 2001. I rilievi, eseguiti dal Dipartimento dell’Arpam su richiesta del Comune, hanno evidenziato, tramite un procedimento di misurazione "banda stretta" il superamento sia dell’obiettivo di qualità di 3 V/m di cui alla legge regionale che del valore di attenzione di 6 V/m prescritto dal Dm 381/98». I responsabili di tali emittenti radiofoniche avranno ora 30 giorni di tempo per risanare gli impianti, riducendo le emissioni elettromagnetiche. Unitamente al risanamento il Sindaco, in applicazione delle disposizioni regionali in materia, ha imposto alle tre emittenti anche l’installazione di un limitatore di potenza oppure di uno strumento di misurazione fissa per evitare che possano ripetersi episodi di superamento dei limiti di legge e nel contempo monitorare costantemente i livelli di inquinamento elettromagnetico. Qualora i responsabili non dovessero ottemperare a quanto prescritto è stata prevista, come successiva e definitiva misura d’intervento, la rimozione degli impianti entro i termini di legge. FERRARA giovedì 18 aprile 2002, S. Galdino LA RIVOLUZIONE DI VIA BOLOGNA Ferrovia interrata Treno deviato sugli orti Bretella provvisoria attraverso la Rivana Progetto «boulevard» niente pista rialzata Tra un mese e mezzo le ruspe cominceranno a spazzar via gli orti della Rivana. Al posto della lattuga e dei pomodori coltivati amorevolmente dagli anziani cresceranno le traversine del raccordo ferroviario dove per tre-quattro anni passeranno i treni della Ferrara-Rimini. Nel frattempo andranno avanti i lavori per l'interramento delle ferrovie. E cambia ancora il progetto di via Bologna. Stavolta, dopo tanti annunci, ci siamo. Lo ha annunciato con una certa enfasi l'assessore Vainer Merighi, in due assemblee l'altra sera in via Bologna e ieri pomeriggio al centro Rivana: «Abbiamo appaltato il progetto e ci sono i soldi per completarlo. Nel giro di un mese e mezzo cominceranno i lavori dell'interramento, proprio dalla zona della Rivana, dove costruiremo un raccordo ferroviario a U, provvisorio, che passerà sopra gli orti». I pensionati ovviamente non l'hanno presa benissimo, anche se erano stati preparati e qualche "ammortizzatore" è stato messo a punto. I 24 orti soppressi saranno ripristinati, probabilmente, al termine dei lavori, e nel frattempo la circoscrizione ha stabilito il diritto di precedenza dei curatori nell'occupazione degli spazi che si libereranno nei prossimi mesi. Anche il piccolo raccordo sarà elettrificato ed è chiaro che nel periodo di maggiore utilizzo dovrà reggere un traffico ferroviario particolarmente intenso, tale da cambiare radicalmente (anche se temporaneamente) volto alla zona. La fascia occupata dal raccordo sarà di 12 metri, per tutta l'area della Rivana, i lavori di costruzione dureranno almeno un anno, altri due, nelle previsioni, ne serviranno per completare l'interramento. Ancora non si sa cosa farci della striscia di terreno sopra il grande tunnel di 1,7 chilometri, «forse ricaveremo una pista ciclabile, in ogni caso ci sarà del verde» ha detto Merighi. Molti cittadini di via Ippolito Nievo e via Aeroporto, soprattutto, saranno espropriati di una striscia di terreno, larghezza un metro. Con gli "avanzi" dei soldi messi a disposizione dallo Stato («ce ne hanno dati di più di quanto chiesto, forse per un errore di calcolo...» ha ammesso candidamente l'assessore) serviranno per eliminare altri passaggi a livello, con un sottopasso in via Ladino, a Porotto, e un sovrappasso sul conflittuale passaggio della via per Cento. A margine degli incontri è venuto fuori che l'altro grande progetto di viabilità della zona, il boulevard via Bologna, sarà nuovamente cambiato e forse, a questo punto, stravolto. Pare che il piano rialzato di quindici centimetri, destinato ad ospitare gli alberi e la pista ciclabile, dia troppo fastidio, e sia destinato a sparire. Al suo posto i progettisti stanno studiando una forma di protezione, con paletti, catene o altro, delle piste ciclabili, che diventeranno quindi simili a quelle di via Modena. Il 22 aprile è previsto un incontro in circoscrizione che, a questo punto, tutti si augurano definitivo. Certo che, a questo punto, del boulevard resta ben poco, e anche l'aspetto della sicurezza dei ciclisti dovrà essere ben considerato. (s.c.) Mortalità ancora legata alle miniere L'oncologo Giusto: «Tra gli ex emigranti più tumori incurabili» Tanzarella: «Dati falsati sulla vita media Tra qualche anno più anziani del previsto» BELLUNO. I bellunesi vivono quattro anni in meno rispetto agli altri cittadini veneti. I dati sulla mortalità sono frutto di un'indagine dell'Usl 1 e il risultato forse più sorprendente, la vera novità emersa da questa ricerca epidemiologica, sta proprio nella minor aspettativa di vita di chi abita nelle nostre montagne. Ma perché a Belluno si vive di meno? Un'analisi di questo tipo non si può certo improvvisare, ma gli esperti hanno provato a dare alcune risposte. A suggerire un approfondimento è il responsabile dei servizi sociali dell'Usl 1 Angelo Tanzarella. «Ci sono alcuni elementi che vorrei sottolineare. Il primo è proprio la minore aspettativa di vita, il secondo è l'età media dei bellunesi, molto più elevata che altrove e il terzo è la tendenza allo spopolamento in alcune zone. A prima vista questi dati sembrano quasi in contraddizione e comunque implicano la necessità di un ulteriore approfondimento, soprattutto disaggregandoli sotto l'aspetto territoriale». La ricerca sulla cause di morte nel territorio dell'Usl 1 ha evidenziato anche una maggiore incidenza di alcune patologie nelle diverse aree dell'Usl e in particolare l'elevata diffusione di tumori alle alte vie resporatorie e ai polmoni in Agordino e in Comelico, zone che fino agli anni '70 hanno vissuto una forte emigrazione, ma anche con presenza di miniere. «L'impressione - continua Tanzarella - è che in quelle località si stiano ancora pagando le conseguenze del lavoro in ambienti a rischio, dove i nostri padri erano occupati al tempo delle grandi emigrazioni, come le miniere di silicio e carbone. Se questo è vero le proiezioni demografiche che stiamo facendo sono in qualche modo falsate e, superate quelle generazioni ad altissimo rischio, assisteremo ad un riallineamento dei dati sulla mortalità anche per la nostra provincia. Allo stesso tempo vi dovrebbe essere un salto netto nel numero degli anziani, che andrà a mio parere ben oltre quel 25 per cento che si annuncia oggi per il 2005». Le ipotesi di Tanzarella trovano conferma nell'analisi del primario di oncologia medica del San Martino Mauro Giusto. «Penso sia corretto dire che oggi il bellunese paga le conseguenze del lavoro in ambienti a rischio nei soggetti di età attorno ai 70 anni. In sostanza le nostre statistiche oggi sono fortemente caratterizzate dalle conseguenze nefaste del lavoro dei nostri padri, ma il dato va ancora approfondito e sistemato». L'oncologo infatti fa notare che la ridotta aspettativa di vita va associata anche al dato sull'incidenza di alcuni tumori, molto più elevata che nel resto del Veneto. Alcune neoplasie infatti sono a tutt'oggi molto più difficili da curare che altre, soprattutto perché è complessa la diagnosi precoce, come nel caso dei tumori alle vie respiratorie e in particolare al polmone. «Per quanto riguarda le neoplasie, credo sia esatto dire che i bellunesi vivono di meno, perché sono più frequentemente aggrediti da tumori ancora poco curabili. I soggetti che vediamo sono certamente dei grandi fumatori, che hanno anche abusato di alcool, ma la maggior parte di quelli in età tra i 60 e i 70 anni ha anche lavorato in miniera. Insomma solo quando arriveranno i pazienti nati dopo il 1960 potremmo capire con maggior precisione quanto i cattivi comportamenti influiscono sull'insorgenza dei tumori nel bellunese. C'è poi un altro fattore che si sta studiando con grande attenzione, si tratta del radon, presente in grande abbondanza tra le nostre montagne e ormai accertato negli Usa come sostanza cancerogena. Ci sono ancora elementi da capire, ma certo il radon potrebbe spiegare i tanti tumori ai polmoni che vediamo nei non fumatori. Penso sia una questione di quantità, come nel caso dell'elettrosmog». Il dottor Giusto tiene alta l'attenzione anche su altri aspetti. «Sono qui da trent'anni e in questo periodo l'età media di chi frequenta il reparto di oncologia si è ridotta notevolmente. Certo i maggiori controlli e le tecnologie più efficaci influiscono, ma le diagnosi di tumori sono scese da 75 a 65 anni. Nelle donne i tumori ai polmoni hanno quasi superato quelli alla mammella, mentre tra i giovani si diffondono moltissimo i melanomi e sono in aumento anche i tumori al pancreas e allo stomaco, per cui le cause vanno ricercate nell'alimentazione. L'aumento di giovani e donne ci preoccupa molto». Infine le strutture sanitarie, alla luce dei dati sono adeguate? «Molti pazienti si rivolgono fuori provincia - dice il dottor Giusto - eppure a Belluno abbiamo tutti gli strumenti migliori per la diagnosi precoce e le terapie più efficaci. Il problema sta nel costo dei farmaci che sta lievitando e ci auguriamo di poter avere presto i macchinari per la Pet e la Tac spirale, indagini che consentono di ridurre il numero degli esami, garantendo diagnosi ancora più precoci per tumori che oggi è difficile scoprire in tempo». LETTERA APERTA AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA "Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti": dalla lettera del Papa ai giovani in occasione della giornata mondiale della Gioventù tenutasi nell'anno del Giubileo. E' successo qualche giorno fa in un Tribunale dello Stato italiano: il giudice ha deciso che Radio Vaticana, essendo Ente della Chiesa cattolica, non può essere processata anche se infrange la legge italiana emettendo radiazioni elettromagnetiche che recano danno e molestie a persone e cose. Uno studio del Dipartimento epidemiologico regionale e dell'Università di Firenze ha rilevato un preoccupante aumento di casi di leucemia infantile nell'area che circonda gli impianti della Radio Vaticana. I responsabili dell'emittente si nascondono dietro l'immunità religiosa facendosi scudo con quella parte della scienza che minimizza i rischi. Non dovrebbe bastare il semplice sospetto derivante dal numero dei bambini morti o affetti da leucemia per far preoccupare i sacerdoti di Dio? La Chiesa cattolica che difende la vita degli embrioni non dovrebbe avere una sensibilità anche per la vita dei bambini già nati? "Tutti siamo persone e la vita è valore universale. Garantirla nel suo esistere e tutelarla nella sua dignità è responsabilità politica che la comunità internazionale, insieme a ciascuno di noi, è chiamata ad esercitare..": dalla lettera delle Associazioni Cattoliche ai Leader del G8. Ma anche lo Stato Italiano, invece di tutelare i suoi cittadini, si preoccupa soltanto dei voti che la Chiesa riesce a muovere in tempo di elezioni. Per questo motivo ci rivolgiamo a tutti cittadini europei e lanciamo questo messaggio, come un biglietto in una bottiglia, gettata alle correnti del mare, nella speranza di giungere direttamente ai tanti cuori che in ogni paese battono forti per la difesa della vita umana e dei valori di giustizia e di legalità: Ovunque voi siate! Vi chiediamo di scrivere, per posta, via fax o via e-mail, alla Radio Vaticana perché, in un luminoso sussulto etico di umiltà, essa scelga di abbandonare l'arroganza e i privilegi e accetti, come ogni cittadino, di essere giudicata da un Tribunale. I recapiti di Radio Vaticana sono i seguenti: Piazza Pia n. 3 Città del Vaticano tel. 0669883551 fax 066988456 e-mail: sedoc@vaticanradio-us.org L'INTOSSICAZIONE NELLE SCUOLE DI OTTAVIA Il PM del Tribunale di Roma, Stefano Pesci, a seguito del deposito della perizia del CTU, ha deciso di proporre il rinvio a giudizio di 4 persone nella vicenda che nel 1998 ha coinvolto centinaia di bambini e alcune insegnanti delle scuole materne ed elementari "Besso e Bertolotti" nell'intossicazione da Salmonella. Ricordiamo 14 bambini in ospedale tra cui uno operato per sbaglio di appendicite. Ci sono voluti tre lunghi anni per arrivare all'inizio di un processo la cui udienza, secondo il PM, sara tra breve tempo. Ricordiamo che i soggetti principali e istituzionali che allora avevano delle competenze nella refezione scolastica delle scuole di Ottavia erano la ASL RME (ufficio SIAN e medico scolastico), la Circoscrizione XIX, Il Dipartimento 11 del Comune di Roma, la cooperativa La Cascina. Tutti i genitori che hanno presentato la querela nella giusta forma saranno presto convocati alla prima udienza dibattimentale. ---------------------------------------------------------------------------- IL BLITZ DEI TECNICI DI RADIO VATICANA E DEL MINISTERO DOPO IL PROCESSO Una squadra mista di tecnici appartenti all'ANPA e a Radio Vaticana si sono presentati a casa di cittadini residenti sulla Braccianese, vicino gli impianti dell'emittente, per effettuare misurazioni nella giornata successiva al processo. Vi ricordate il metodo furtivo usato dai gestori per installare antenne e misurare il campo elettromagnetico? Infatti nessun comitato e stato invitato ad assistere alle misurazioni e soprattutto viene ancora sottovalutata l'intelligenza dei cittadini. Una cosa e certa: vogliono dimostrare che Radio Vaticana ha abbassato i limiti e si e adeguata alla legge italiana. Ma ancora non hanno trovato il sistema perche le nostre misure effettuate due giorni fa ci confermavano il consistente superamento dei limiti in piu postazioni abitative. ---------------------------------------------------------------------------- DISCARICHE A CIELO APERTO VICINO VIA TORREVECCHIA Basta andare a via valle dei Fontanili sulla Torrevecchia e imboccare la viuzza che costeggia la clinica S. Lucia per assistere a qualcosa di impressionante: una lunghissima discarica di rifiuti maleodoranti. Non sara che il TG3Lazio si e dimenticato di passare da quella parte? (cosi come si e dimenticato di venire in Tribunale il 19 febbraio scorso) --------------------------------------------------------------------- 2 La situazione attuale. Descriviamo qui di seguito la situazione presente a nord di Roma e nei Comuni limitrofi, nel territorio che comprende le zone di Cesano, Olgiata, La Storta, La Cerquetta, S. Maria di Galeria, Osteria Nuova ed i Comuni di Anguillara, Campagnano e Formello al centro delle quali sorgono gli impianti radiotrasmittenti della Radio Vaticana. In tale territorio è inoltre presente un'altissima concentrazione di impianti radiotrasmittenti per la diffusione radiofonica, le telecomunicazioni civili e militari, la telefonia mobile, la sorveglianza radar, la trasformazione ed il trasporto dell'energia elettrica ad elevatissima tensione; Gli impianti della Radio Vaticana occupano una superficie di circa 425 ettari che gode del privilegio della extraterritorialità (legge n. 680 del 13-6-1952 che ha ratificato l'accordo fra lo Stato Italiano e la Santa Sede dell'8-10-1951). Si tratta di circa 50 antenne alte quasi 100 metri che irradiano trasmissioni radiofoniche ad elevatissima potenza, utilizzando numerose frequenze in onde medie e onde corte, verso l'intero globo terrestre. Infatti, le emissioni della Radio Vaticana sono caratterizzate da copertura circolare con caratteristiche fortemente direzionali (elevati guadagni d'antenna) e utilizzano potenze di trasmissione dell'ordine di centinaia di migliaia di watt, sia in onde medie che in onde corte, che determinano essenzialmente l'elevato fondo elettromagnetico delle zone intorno agli impianti. Queste trasmissioni disturbano altri segnali radiofonici e radiotelevisivi e provocano interferenze elettromagnetiche su alcuni apparecchi domestici, quali citofoni, telefoni. Interferenze elettromagnetiche vengono anche costantemente rilevate su protesi acustiche, cancelli automatici, strumentazioni elettroniche delle autovetture e, in corrispondenza di Cesano, sull'elettronica di controllo dei treni che percorrono la nuova ferrovia ad alta frequentazione. Quest'ultimo effetto è stato ufficialmente confermato da dirigenti delle Ferrovie dello Stato. In località La Storta sorge anche il Centro Telegrafico Italiano di Santa Rosa; al punto 4 dell'Accordo del 1951 è fra l'altro specificato che le trasmissioni della Radio Vaticana non devono creare interferenze con i servizi di telecomunicazioni del suddetto centro di radiotrasmissioni. 1) RADIO VATICANA ANCORA FUORI LEGGE! ROMA, 23 FEBBRAIO 2002 - ORE 0:43. SIAMO APPENA TORNATI DALL'AVER EFFETTUATO DELLE MISURE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO A RADIOFREQUENZA IN UN SITO DEL TERRITORIO INTORNO ALLA STAZIONE RADIOFONICA INTERCONTINENTALE DELLA RADIO VATICANA. I RISULTATI DI TALI MISURAZIONI MOSTRANO ANCORA UNA VOLTA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI LEGGE. IL 20/2/2002 UN TECNICO DELL'ANPA CHE HA FAMA DI ESSERE IL MASSIMO ESPERTO DI MISURE DI QUELL'AGENZIA HA DICHIARATO CHE NELLO STESSO SITO I LIVELLI MISURATI RIENTRAVANO NEL LIMITE DI LEGGE. GODIAMO DI AMPIA TESTIMONIANZA DI QUELLA DICHIARAZIONE. LE NOSTRE MISURAZIONI SONO STATE REGISTRATE E DOCUMENTATE MEDIANTE FILMATO E GODIAMO DI UNA LARGA TESTIMONIANZA DI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD. VOGLIAMO INFORMARE QUESTO FORUM CHE LE ATTUALI MISURAZIONI ISTITUZIONALI, INIZIATE IL 20/2 U. S., A NOSTA INSAPUTA, VEDONO LA PARTECIPAZIONE DI TECNICI DELLA RADIO VATICANA E L'ASSOLUTO NON COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI DI ROMA NORD. SIAMO VENUTI A CONOSCENZA DI QUESTA NUOVA CAMPAGNA DI MISURE DAGLI ABITANTI DEI SITI IN CUI SI STANNO RECANDO I TECNICI ITALIANI E DELLA RADIO VATICANA. L'ATTEGGIAMENTO SCONVENIENTE DI TALI TECNICI, SIA ITALIANI CHE VATICANI, E' STATO EVIDENZIATO DAI CITTADINI PRESENTI E VERRA' COMUNICATO NELLE OPPORTUNE SEDI. -------------------------------------------------------------------------- 2) CHI TOCCA LE SANTE ANTENNE MUORE! Roma, 24 Febbraio 2002 - Ore 22:00. Siamo appena tornati dall'aver effettuato nuove misurazioni nel territorio di Roma Nord intorno agli impianti della Radio Vaticana. In un altro sito abbiamo riscontrato ancora una volta il superamento del limite di legge. Questo sito non è stato mai controllato dagli enti dello Stato Italiano. Questa violazione di legge segue a quella riscontrata venerdì sera dal Coordinamento in un altro sito dichiarato invece a norma dall'ANPA a rappresentanti del Coordinamento. I tecnici italiani continuano ad andare in giro con i tecnici vaticani, senza il coinvolgimento dei Cittadini di Roma Nord. Vi raccontiamo cosa è successo in un sito in cui abbiamo sempre riscontrato ampi superamenti del limite di legge e come vengono eseguite le misure "istituzionali": 1. un tecnico vaticano inizia ad utilizzare lo strumento in dotazione dei tecnici italiani per cercare punti a norma. Cioè i punti meno esposti. Il tecnico italiano si fa ridare lo strumento e continua a misurare perché di sua competenza; 2. il tecnico italiano afferma ad un rappresentante del Coordinamento, giunto nell'ultima fase dell'accesso, che in quel sito è tutto in regola; pochi minuti prima, in sua assenza, aveva dichiarato ai residenti, durante la fase di registrazione su carta dei risultati, che in diversi punti veniva superato largamente il limite di legge; 3. il limite di legge viene fortemente superato vicino al telefono, spesso inutilizzabile perché estremamente interferito dall'emittente radiofonica; il tecnico della Radio Vaticana invita la padrona di casa a dotarsi di un telefono cellulare; 4. il tecnico della Radio Vaticana invita la padrona di casa a non far entrare nessun'altro nella propria abitazione; la signora reagisce; 5. nessuna delle misurazioni è stata acquisita nell'intervallo di 6 minuti; pertanto, tali misurazioni non sono in accordo con quanto disposto dall'art. 4 del D. M. 381/98; 6. i tecnici della Radio Vaticana, il giorno dopo, si offrono per inserire un sistema di filtraggio sulla linea telefonica della Telecom. Per fare questo devono tranciare i cavi aerei della Telecom. La signora evita l'incontro. Questi tecnici italiani e queste campagne di misure accanto a tecnici della Radio Vaticana toglieranno ogni residuo problema all'emittente non giudicabile dal sistema giudiziario italiano. Tutto cio' nel completo silenzio dell'intera informazione, con l'unica eccezione di Striscia La Notizia, e nel completo silenzio di TUTTE LE FORZE POLITICHE CHE SIEDONO in Parlamento. CHI TOCCA LE SANTE ANTENNE MUORE !!! <-- Indice Le ultime novità Cronaca di "una mattina di un giorno da cani". Arriviamo per tempo, a piccoli gruppi, al "Palazzo di Giustizia", in piazzale Clodio. Io, Luciano e Alfredo ci rechiamo nella segreteria del Procuratore Aggiunto Amendola e presentiamo al Cancelliere quattro ulteriori documenti per farli allegare al Procedimento n. 41597/01 R. G. contro "ignoti" a seguito dell'esposto-querela per omicidio colposo plurimo presentato dal Coordinamento dei Comitati di Roma Nord il 12 marzo del 2001, giorno della prima udienza del processo per "getto pericoloso di cose", subito rinviato. Quindi, quasi correndo, raggiungiamo la fatidica Aula 3 della Palazzina B. Incontriamo tanti altri del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, il nostro avvocato, Cristina Tabano, che ci rappresenta nella costituzione di parte civile, oltre a rappresentare, ovviamente, il Codacons e, in surroga perché "latitante" nella vicenda, il Comune di Roma. E poi tanti aderenti a Bambini senza Onde, Lucia Fazzo di Legambiente, gli avvocati di VAS e DI Cittadinanzattiva, Guido Santonocito del WWF, Cinzia Dulizia di Radio Città Aperta, Paolo Brogi del Corriere della Sera, giornalisti de Il Nuovo, dell'ANSA, tanti attivisti di Legambiente. E tanti cittadini. Ci scusiamo se non citiamo tutti, o per dimenticanza o perché non li conosciamo. Si inizia puntuali alle 11. Si procede all'appello degli avvocati. Poche parole del giudice monocratico che, quindi, si ritira in camera di consiglio. Assistiamo come tutti agli abbracci degli avvocati vaticani e del Procuratore. Silvio mi dice, con un sorriso di rabbia: "guarda Raffaele, si abbracciano, è finito il processo!" Non fa neanche in tempo a completare l'ultima parola. Ricompare il giudice Calabria ed è buio pesto! Una signora dal cappotto rosso è la prima a gridare "Vergogna!, Vergogna!" e poi urla e slogan, e neanche tanto a perdifiato, perché l'emozione e l'incredulità avevano bloccato le nostre reazioni. Si avvicinano i Carabinieri. Il giudice ci intima di smetterla e di andar via; se continua la protesta ci fa arrestare! Usciamo dall'aula e ci fermiamo nel corridoio. Giornalisti, fotografi, avvocati, dichiarazioni! Un "innominato" ci affianca continuando a camminare ed esclama contro di noi, ma facendo finta di niente: "questa è gentaccia". Noi, gentaccia, padri e madri di famiglia, genitori di bambini o che lo sono stati, zii e nonni, gente che non è andata a lavorare, come capita spesso, oramai, per andare nelle aule dei tribunali e a consegnare documenti in Procura! Ne vorremmo a miliardi di questa "gentaccia". Ma l'autore dell'insulto, il secondo della giornata, dopo quello ricevuto in aula, si defila quatto quatto. Nel cortile davanti alla palazzina ci rifermiamo per organizzare le idee. Arrivano uomini politici, parlamentari, consiglieri regionali. Ma sono le 11:50, troppo tardi. Il misfatto è compiuto, senza colpo ferire. Ci allontaniamo. Torniamo al nostro lavoro, dalle nostre famiglie. Arrivato a casa mio figlio Matteo, quattro anni, mi abbraccia. Ma di questa mattinata di un giorno da cani non sa nulla, né posso spiegargli cos'è la giustizia e cos'è il diritto. E' troppo piccolo per capire. A dire il vero neanch'io capisco cosa siano. Ma quella è l'età giusta per apprendere altre lingue. Chissà. Con tanto affetto. Raffaele. <-- Indice SENTENZA Nella causa penale di primo grado del 19 Febbraio 2002 Tribunale di Roma, sentenza 19.2.2002 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della prima Sezione Penale dott. Andrea Calabria, alla pubblica udienza del 19 /2/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa penale di primo grado CONTRO T. R. Nato a Napoli il 19/4/1921 Libero- contumace B. P. Nato a Napoli il 20/3/1933 Libero- contumace P. C. Nato a Roma il 18/7/1946 Libero- contumace IMPUTATI DEL REATO P.E P. DALL'ART. 110, 674 C.P., IN QUANTO, IN CONCORSO TRA LORO, NELLA LORO QUALITA DI RESPONSABILI DELLA GESTIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA RADIO VATICANA, DIFFONDEVANO, TRAMITE GLI IMPIANTI SITI IN SANTA MARIA DI GALERIA, RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE ATTE AD OFFENDERE E MOLESTARE PERSONE RESIDENTI NELLE AREE CIRCOSTANTI, ED IN PARTICOLARE A CESANO DI ROMA, ARRECANDO ALLE STESSE DISAGIO, DISTURBO, FASTIDIO E TURBAMENTO. IN ROMA, REATO PERMANENTE, ACC. DAL LUGLIO 1999. PARTI CIVILI VAS VERDI AMBIENTE E SOCIETA' Elett. Dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Francesca Romana Fragale- via Germanico 12, Roma. CITTADINANZATTIVA- TRIBUNALE DEI DIRITI DEL MALATO onlus Elett. Dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Andrea Berolini- Largo Lucio Apuleio 11, Roma. LEGAMBIENTE onlus Elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Mariadolores Furlanetto Via. A. Vivaldi 15, Roma. COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD Elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Mariacristina Tabano Via A. Cantore, 17 Roma. R. A. n. Veroli (FR) il 10/12/1958 A. M. n. Napoli il 25/1/1969 In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Federico e Flavia Rossi; M. R. n. Roma 12/5/1965 S. P. n. Roma 24/6/1967 In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Elena e Davide Materia; Z. V. n. Roma 20/5/1951 P. L. n. Riano (RM) 23/5/196 In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori M. e S. Z. Tutte elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Costantino R. Marini viale Giulio Cesare, 14 Roma. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della prima Sezione Penala dott. Andrea Calabria, alla pubblica udienza del 19 /2/2002 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA Visto l'art. 11 della Legge 27 maggio 1929 n. 810 [1] e visti gli artt. 3 c.p. e 20 c.p.p. [2] dichiara non doversi procedere nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al reato loro ascritto per difetto di giurisdizione. Il Giudice dott. Andrea Calabria TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto di citazione del 27/11/2000 il P.M. presso questo Tribunale disponeva il giudizio nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. [3]. Alla prima udienza il 12/3/2001, il Tribunale dichiarava preliminarmente la nullità del decreto di citazione a giudizio che disponeva la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica in sede. In data 5/9/2001 il P.M. emetteva nuovo decreto di citazione a giudizio nei confronti degli stessi imputati in ordine al reato in epigrafe indicato. All'udienza del 20/12/2001, verificata la rituale costituzione delle parti, il Tribunale dichiarava la contumacia di tutti gli imputati ed emetteva le costituzioni di parte civile proposte respingendo le eccezione sollevate in proposito dalla difesa. In via preliminare i difensori degli imputati deducevano come questione assorbente il difetto di giurisdizione con richiesta di pronuncia di relativa sentenza, deducevano altresì in via subordinata l'applicazione dell'art. 51 del c.p.. Il Tribunale, quindi, invitava le parti a formula re le rispettive osservazioni e conclusioni in ordine alle questioni sollevate. All'esito della discussione la difesa degli imputati ed il P.M. depositavano memorie tecniche con documentazione allegata, nulla opponendo le altre parti. Il Tribunale con provvedimento di cui al verbale di udienza si riservava di decidere. All'udienza del 19/2/2002, sciogliendo la riserva già indicata, il Tribunale emetteva sentenza in accoglimento dell'istanza difensiva. In modo sinteico ed essenziale le opposte posizioni delle parti possono essere riassunte nel modo che segue. La difesa degli imputati ha dedotto l'improcedibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione. Tale richiesta troverebbe fondamento nel fatto che le persone tratte a giudizio devono rispondere di comportamenti posti in essere non come atti individuali della persona fisica, bensì nell'esercizio di funzioni istituzionali e quindi come atti di Radio Vaticana, Ente Centrale della Santa Sede di cui gli imputati sono rappresentanti a livello direttivo. L'attività che essi hanno svolto e svolgono dovrebbe pertanto essere qualificata come attività istituzionale della Santa Sede, compresa quindi nelle previsioni dell'art. 11 della legge 27/5/1929 n. 810, previsioni dirette a sottrarre gli enti centrali della Chiesa Cattolica da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano: Radio Vaticana infatti è l'emittente radiofonica della Santa Sede, giuridicamente riconosciuta presso le istanze internazionali, ed è strumento di comunicazione ed evangelizzazione al servizio del Ministero Petrino. In proposito la difesa ha citato e prodotto copia della sentenza emessa dalla quinta sezione penale della Suprema Corte il 17/7/1987 (cfe. Foro It. 1988, II, 444) che affrontò e risolse in senso favorevole alla tesi finora esposta, il problema del divieto di ingerenza dello Stato nei confronti degli enti centrali della Chiesa in ordine alle attività istituzionali poste in essere (azione ed organizzazione) dai loro organi o rappresentanti, ed ha precisato che si tratta diell'unico precedente rilevante in materia penale. Ha dedotto poi in via del tutto subordinata, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 51 c.p.. In sostanza l'attività di radioemissione costituirebbe l'esercizio di un diritto previsto e regolato da un accordo internazionale (accordo dell'8/10/1951) e come tale non potrebbe integrare alcun reato. Il P.M. ha preliminarmente precisato che il reato contestato deve considerarsi commesso in Italia ai sensi dell'art. 6 c.p.p., perché l'evento pericoloso che lo connota si sarebbe verificato su territorio italiano (questione peraltro pacifica non avendo la difesa dedotto alcunchè in proposito). Si è poi opposto a tutta la linea difensiva appena riassunta articolando le seguenti contrarie argomentazioni. Innanzi tutto non sarebbe sostenibile la qualifica di ente centrale della Chiesa per Radio Vaticana. Tale qualifica, è infatti, andrebbe riferita solo agli organismi che costituiscono la Curia Romana con tutti gli enti cui danno vita. Inoltre ammettendo che l'individuazione degli enti centrali spetta al Vaticano, la qualifica deve far riferimento ad elementi certi e predeterminati così da realizzare un procedimento di individuazione oggettivo non modificabile a seconda delle esigenze del momenti di uno dei due contraenti di un trattato bilaterale. In secondo luogo, qualora si voglia condividere la qualifica di ente centrale, andrebbe precisata la portata del limite di ingerenza e andrebbe riferito ala sola autorità amministrativa italiana e non anche all'autorità giudiziaria, sia in campo civile, sia, soprattutto, in campo penale. In caso contrario il divieto di non ingerenza di ,cui al già citato art. 11 si risolverebbe ad una estensione delle immunità penali del tutto indeterminata e quindi in una violazione dei principi generali di diritto internazionale in materia. Infine la formulazione complessiva della norma dovrebbe portare a ritenere che essa si riferisca solo all'attività patrimoniale degli enti centrali. Con queste premesse la Radio Vaticana dovrebbe essere esclusa dal divieto di non ingerenza anche tenuto conto che un intervento dell'autorità giudiziaria italiana viene richiesto non per valutarne o condizionarne l'attività stessa, ma solo per verificare gli effetti materiali prodotti dalle trasmissioni sul territorio italiano e sulla salute della popolazione italiana. Sul punto l'Accusa ha anche precisato che l'autorevole precedente giurisprudenziale citato dalla difesa a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione in realtà riguarda fatti e reati diversi e, soprattutto, si riferisce all'attività patrimoniale della Chiesa svolta attraverso l'I.O.R.: si tratterebbe quindi di un precedente non rilevante e non applicabile nel presente giudizio e comunque non decisivo per non essere espressione di un orientamento consolidato data la sua unicità. In via subordinata, infine, in caso di accoglimento della tesi difensiva, l'Accusa ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27/5/1929 n. 810 in relazione agli att. 1, comma 2°, 7, comma 1°, 102, 112, 3, comma 1°, 25, comma 12°, e 32, 1° comma della Carta Costituzionale. Le parti civili costituite, dopo aver precisato le rispettive specifiche posizioni, si sono sostanzialmente riportate alle argomentazioni svolte dal P.M. per confutare le eccezioni difensive. Osserva il Tribunale che per risolvere le complesse e delicate questioni prospettate è nencessario richiamare ed esaminare le fonti normative che disciplinano i rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede e la peculiare posizione di Radio Vaticana, limitatamente al settore di interesse, per trarne i principi di carattere generale dalla cui applicazione dipende la decisione. Come è noto i rapporti tra l'Italia e la Chiesa Cattolica sono stati da sempre caratterizzati da una circostanza particolare, quella della presenza nel territorio italiano, e segnatamente nella città capitale dello Stato unitario, dell'apparato centrale della Chiesa noto come Santa Sede. La questione romana nata nel settembre 1870 ha seguito dell'unione di Roma all'Italia, subì un tentativo di soluzione con la legge 13 maggio 1871 n. 214: soluzione non condivisa dalla Chiesa in quanto espressione di un atto unilaterale dello Stato Italiano. Tale situazione ha poi trrovato una disciplina sistematica nei patti Lateranensi sottoscritti a Roma ,tra la Santa Sede e l'Italia (nella loro indiscutibile veste di soggetti di diritto internazionale) l'11 febbraio 1929 e poi attuati con le leggi 27/5/1929 n. 810 e 27/5/1929 n. 847, esecutive, rispettivamente, del Trattato e del Concordato. Va precisato che solo il contenuto di quest'ultimo ha poi subito rilevanti modifiche a seguito dell'accordo sottoscritto a Roma il 18/2/1984 tra la Santa Sede e l'Italia ed attuato con la legge 25/3/1985 n. 121. La disciplina appena descritta ha poi trovato riconoscimento nella Costituzione Italia all'art. 7 che così dispone: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Subito dopo i patti, nel giugno 1929 nacque lo Stato Città del Vaticano per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza e garantire a d essa una sovranità indiscutibile anche in campo internazionale: si tratta perciò di uno Stato strumentale, struttura terrena di sostegno alla sovranità della Chiesa finalizzata a garantire l'autonomia e l'indipendenza della missione religiosa. È uno Stato a regime assoluto con un capo elettivo a cui competono tutti i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, poteri che possono essere delegati e revocati dal Capo stesso a funzionari nominati a sua discrezione. Sarà qui sufficiente precisare, (perché servirà nel prosieguo della motivazione nella parte relativa all'individuazione della qualifica di Radio Vaticana) che i principali organi amministrativi sono costituiti dalla Segreteria di Stato, dal Governatorato, dal Consiglio Generale dello Stato e dalla Pontificia Commissione per lo S.C.V.. Dopo questa breve premessa è possibile entrare nel vivo delle questioni sollevate dalle parti individuando la categoria degli enti centrali della Chiesa e valutando la portata del principio di non ingerenza. L'art. 11 della legge 27/5/1929, n. 810 così recita: gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano (salvo le disposizioni delle legge italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. In via di principio va detto subito che l'individuazione formale di un ente come ente centrale della Chiesa Cattolica non può che spettare alla Santa Sede alla quale l'ente appartiene e che tale designazione non può essere messa in discussione da soggetti esterni all'ordinamento di appartenenza in quanto esplicazione dei poteri di governo dello Stato. Sono stati tuttavia individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei criteri guida in base ai quali può essere definito ente centrale della Chiesa quell'ente che sia costituzionalmente rilevante nell'ordinamento giuridico di appartenenza, che abbia personalità giuridica, autonomia patrimoniale e che svolga attività istituzionale. In particolare quest'ultimo punto va inteso nel senso che svolga attività, spirituale o materiale o entrambe, ma comunque direttamente funzionale allo svolgimento della missione spirituale della Santa Sede nel mondo. In base a queste caratteristiche si può affermare che la definizione di ente centrale equivalga a quella di ente pontificio ossia di ente gestito dalla Santa Sede, anchè se distinto ed autonomo rispetto agli uffici della Curia romana. Delineato in generale il significato dell'espressione enti centrali, va ora esaminato l'ambito di applicazione del principio di non ingerenza di cui tali enti usufruiscono. Gli uffici e le Congregazioni pontificie con attribuzione meramente spirituali già godevano della grazia loro offerta dall'art. 8 della legge 214 del 1871 in base alla quale erano esenti da visite perquisizioni o sequestri. L'art.11 della legge 810/1929 ha esteso la predetta garanzia a tutti gli enti centrali, senza distinzione di attribuzioni, ente ha indubbiamente ampliato la portata usando la significativa espressione esenti da ogni ingerenza senza indicare specifiche limitazioni. Per altro il regime di immunità che ne consegue appare completo perchè l'articolo 11 garantisce gli enti centrali rispetto ad eventuali ingerenze dello Stato italiano per l'attività svolta in territorio italiano; mentre gli articoli 13, 14 e 15 della stessa legge 810/1929 garantiscono i medesimi enti che oprino nell'ambito del territorio dello Stato Città del Vaticano e quindi in uno spazio sottratto all'esercizio dei poteri dello Stato italiano. La disciplina trova poi il proprio quadro di riferimento nell'art. 4 della già citata legge. Il PM e le parti civili hanno offerto un'interpretazione del tutto riduttiva del principio di esenzione da ogni, ingerenza di cui all'art 11 ritenendolo limitato all'attività amministrativa, con esclusione quindi di tutte le pubbliche potestà dello Stato italiano e segnatamente dell'immunità dalla giurisdizione. Ma tale interpretazione non appare sorretta da argomenti convincenti, sia sotto il profilo letterale, sia sotto il profilo logico- sistematico. Intanto dal punto di vista letterale non è rinvenibile alcun limite espresso nella norma che anzi con la dizione da ogni ingerenza induce a non ritenere la sussistenza di esclusioni di alcun tipo con l'unica, minima eccezione relativa agli acquisti dei corpi morali. Inoltre dal punto di vista logico- sistematico sarebbe ben strano prevedere all'art. 15 della ci legge il godimento delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri per le attività svolte all'interno degli immobili di cui agli articoli 13, c 15, nonchè degli immobili facenti parte del territorio dello Stato italiano nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri e poi limitare la portata dell'esenzione da o ingerenza in ordine all'attività istituzionale svolta dagli enti centrali in territorio italiano o che comunque produca effetti sul territorio italiano: se così fosse la Santa Sede potrebbe essere facilmente vulnerata nella propria indipendenza e sovranità perchè l'azione dei suoi enti centrali avrebbe una tutela assai limitata e potrebbe subire significativi condizionamenti e, in definitiva, il regime giuridico di tali enti sarebbe in sostanza assimilabile a quello degli ordinari enti ecclesiastici. D'altra parte la previsione della non ingerenza appare del tutto formale (quali superflua) se riferita ai territori ed agli edifici che godono dell'extraterritorialità e delle immunità di cui al predetto art. 15, mentre acquista un significato sostanziale solo se riferito al territorio italiano perché è su questo territorio che va adempiuta da parte dello Stato italiano l'obbligazione negativa di diritto internazionale di non ingerenza. Si può quindi concludere che l'espressione esenti da ogni ingerenza fa riferimento ad una cessione pattizia di sovranità da cui deriva la rinuncia all'esercizio delle pubbliche potestà da parte dello Stato italiano, con l'unica eccezione, già indicata, relativa agli acquisti dei corpi morali. Tale conclusione peraltro trova conforto in alcune Pronunce giurisprudenziali. Intanto nella sentenza citata dalla difesa degli imputati, emessa dalla 5a sezione penale della Suprema Corte il 17 luglio 1987, che in un capoverso centrale della motivazione così recita: Per obbligo di non ingerenza dello Stato italiano deve quindi intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti enti centrali della Chiesa cattolica e, fra queste, ovviamente, la giurisdizione. Le obiezioni in proposito sollevate dal P. M. e già riportate in premessa non appaiono condivisibili. La decisione citata, infatti è sicuramente spendibile nel presente procedimento, quantomeno con riferimento all'affermazione del principio generale di esenzione dalla giurisdizione italiana degli enti centrali della Chiesa per attività poste in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali centrali della Chiesa per attività poste in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali. Inoltre il fatto che la Suprema Corte si sia pronunciata in quell'occasione con riferimento all'attività patrimoniale della Santa Sede posta in essere dall'ente centrale denominato IOR non sembra significativo. Si è visto come le garanzie offerte dal diritto preconcordatario (legge 214/1871) e poi riprese ed estese dall'art. 11 della legge 810/1929, si riferissero già in origine alle attribuzioni meramente spirituali: evidente, quindi, che allo stato attuale della normativa non ha più senso distinguere l'attività patrimoniale da quella spirituale essendo entrambe garantite dal principio di esenzione da ogni ingerenza purchè riconducibili all'esercizio di funzioni istituzionali. Infine se è vero che nel settore penale la sentenza citata rappresenta l'unico precedente significativo, è pur vero che lo stesso principio risulta affermato in altre sentenze in settori diversi. Ad esempio già nel 1982 le sezioni unite della Suprema Corte (5 luglio 1982 n° 4005 in Giustizia Civile, parte prima, fogli 2569 e seguenti) affermavano l'esclusione della giurisdizione del giudice italiano in una controversia di lavoro instaurata tra una giornalista di Radio Vaticana e quest'ultima. Ed ancora il 4 maggio del 2000 la Corte di Appello di Roma, in una controversia di natura contrattuale tra la Peregrinatio ad Petrim Sedem ed altre parti italiane, emetteva una sentenza con la quale, tra l'altro, negava la giurisdizione del giudice italiano (Giustizia Civile, 2001, parte rima, fogli 225 e seguenti)richiamando espressamente gli articoli 4 e 11 della legge 810/129. A questo punto è possibile verificare se la Radio Vaticana possiede i requisiti che consentono di qualificarla come ente centrale della Chiesa cattolica. La Radio Vaticana, come indicato pacificamente dalla difesa degli imputati, veniva inaugurata nel lontano 12/2/1931. Lo Statuto che ne disciplina la struttura ed il funzionamento risale al 1° settembre 1995 (epoca dell'approvazione da parte del Sommo Pontefice) e deve ritenersi tuttora in vigore non essendo stato modificato nel quinquennio successivo alla sua entrata in vigore (allegato n° 1 della difesa degli imputati). Dallo Statuto emergono le seguenti peculiari caratteristiche e finalità. Viene definita in premessa come l'emittente radiofonica della Santa Sede, giuridicamente riconosciuta presso le istanze internazionali, ed è strumento di comunicazione e di evangelizzazione al servizio del ministero Petrino. Possiede personalità giuridica, autonomia patrimoniale ed ha sede nello Stato Città del Vaticano, (cfr.art. 1, punto 2 e 6, punto 7 dello Statuto). Suo scopo essenziale è quello di annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il messaggio cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi paesi del mondo. Ha pure come compito istituzionale, quello di assicurare la registrazione, l'amplificazione e la distribuzione del suono di tutte le attività pubbliche del Santo Padre, direttamente all'interno della Città del Vaticano e mediante supervisione all'esterno. Risulta organicamente inserita nella Segreteria di Stato, primo tra gli organi amministrativi dello Stato Città del Vaticano, di cui è tenuta a seguire le direttive. Il direttore generale viene nominato dal Santo Padre su proposta del Preposito Generale della Compagnia di Gesù, mentre il direttore dei programmi, il direttore tecnico ed il direttore amministrativo vengono nominati dal Cardinale Segretario di Stato sempre su proposta del Preposito Generale della Compagnia di Gesù. La difesa degli imputati ha inoltre depositato la copia di una nota ufficiale della Segreteria di Stato Vaticana del 19 ottobre 1999, la cui provenienza ed autenticità non è stata contesta da alcuna delle parti, dalla quale risulta la qualifica della Radio Vaticana quale ente centrale della Chiesa cattolica. Per quanto riguarda gli impianti tecnici realizzati in aree di proprietà della Santa Sede, in località Santa Maria di Galeria e di Castel Romano ( di cui all'imputazione ), risulta stipulato uno specifico accordo tra la Santa Sede e l'Italia in data 8 'ottobre 1951, entrato in vigore il 24 luglio 1952 ( legge13 giugno 1952 n° 680 che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'accordo, in Gazz. Uff. del 1 luglio 1952, n. 150). Nella premessa viene riconosciuta la necessità di assicurare alla Santa Sede la possibilità di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico e nei successivi artt. 1 e 2 viene prevista l'estensione dei privilegi di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 (legge 810/1929) alle aree utilizzate per la realizzazione degli impianti. Ebbene alla luce dei principi di carattere genera1e esposti e degli elementi peculiari che caratterizzano la Radio Vaticana, così come desunti con chiarezza, dalla sua disciplina giuridica, ritiene il Tribunale che non vi possano essere dubbi sulla sua natura di ente centrale della Chiesa cattolica. sia per essere stata definita tale dalla Segreteria di Stato Vaticana, sia perchè risulta possedere tutti i requisiti sopra evidenziati: ha personalità giuridica, autonomia patrimoniale, rilievo indiscutibile nell'ambito dell'ordinamento giuridico di appartenenza e svolge indubitabilmente un'attività direttamente funzionale alla missione spirituale della Santa Sede nel mondo costituendo il principale veicolo di trasmissione ed amplificazione del messaggio evangelico. Anzi le caratteristiche della Radio Vaticana sono tali che potrebbe anche rientrare tra gli enti centrali in senso stretto, ossia tra gli organismi che costituiscono la Curia romana ai sensi del diritto canonico (cfr. canone 360 del nuovo codice di diritto canonico) essendo inserita, come si è visto, nell'ambito della Segreteria di Stato e dipendendo, almeno per la nomina del direttore generale, direttamente dal Santo Padre. L'Accusa e le parti civili hanno sostenuto che la diffusione di radiazioni elettromagnetiche in misura anomala e molesta nulla ha a che vedere con l'attività istituzionale svolta dalla Radio Vaticana. L'affermazione è semplicistica e non può essere condivisa. Premesso che in questa fase processuale l'anomalo livello quantitativo delle radiazioni elettromagnetiche e la loro idoneità a creare molestia e disturbo alle persone rimane solo un assunto accusatorio, appare di tutta evidenza il collegamento diretto tra le emanazioni elettromagnetiche e gli impianti radio trasmittenti. Il dimensionamento, l'ubicazione, l'organizzazione e la potenza di tali impianti sono ovviamente finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali affidati alla Radio Vaticana con particolare riferimento alla necessità di diffondere in tutto il mondo il messaggio evangelico. Interferire unilateralmente con i predetti impianti condizionandone i requisiti equivale ad interferire direttamente con l'attività istituzionale dell'ente. D'altra parte risulta depositata agli atti come allegato n° 7 della difesa degli imputati la copia della nota ufficiale trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Giustizia nell'aprile 2000 (provenienza ed autenticità di contenuto della stessa non sono state oggetto di eccezioni), nella quale vengono riconosciute la pertinenza e la correttezza delle argomentazioni addotte dalla Santa Sede concernenti 1'interpretazione degli Accordi del Laterano e del 1951 per gli impianti di Santa Maria in Galeria e di Castel Romano. Osserva il Tribunale che il contenuto di tale comunicazione appare di sicuro sostegno alla tesi della difesa ed alle conclusioni alle quali si è finora pervenuti. Infatti non può sfuggire come la nota in esame provenga dal Dicastero italiano preposto, tra l'altro, a mantenere i rapporti diplomatici con gli altri soggetti internazionali e a rappresentare normalmente l'Italia nella stipula degli accordi. Ebbene poichè sia i Patti Lateranensi., sia il Patto per gli impianti della Radio Vaticana vanno inseriti nella categoria degli accordi internazionali bilaterali, il contenuto di quella nota assume quasi il valore di un'interpretazione autentica della norme pattizie richiamate, oltretutto proveniente dal soggetto ( l'Italia ) che ha operato con quegli accordi una cessione di sovranità ed ha assunto l'obbligazione negativa della non ingerenza. Inoltre, coerentemente a quanto sostenuto dal M.A.E, il potere esecutivo ha assunto su di se l'onere della soluzione delle questioni sorte a causa del funzionamento degli impianti della Radio Vaticana e ha provveduto ad istituire una commissione bilaterale tra la Santa Sede e l'Italia che risulta aver ultimato i propri lavori 1'8 giugno 200 1 con l'accordo prodotto in copia dalla difesa degli imputati e contraddistinto come allegato n° 2. Rimane da esaminare la posizione degli imputati. Tuttavia su questo punto saranno sufficienti poche parole. Dallo stesso capo di imputazione risulta che T. R., B. P. e P. C. sono stati tratti a giudizio nella qualità dì responsabili della gestione e del funzionamento delta Radio Vaticana. Quindi non come privati individui, ma per aver svolto funzioni istituzionali dall'esercizio delle quali sarebbero derivati i comportamenti ritenuti sanzionabili. In quest'ottica l'attività di cui alla contestata imputazione diventa riferibile giuridicamente alla stessa Radio Vaticana o comunque coincide con l'attività propria della Radio Vaticana e rientra, conseguentemente, sulla base dei principi generali sopra analiticamente individuati, nelle previsioni di cui all'art.11 della legge 810/1929 esecutiva del Trattato Lateranense. Va pertanto dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio nei confronti di tutti gli imputati per difetto di giurisdizione. Il P.M., come già si è avuto modo di vedere, ha chiesto, in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale avesse, accolto la tesi difensiva, che venisse sollevata una questione di legittimità costituzionale nei termini sopra esposti. Anche in questo caso la tesi dell'Accusa non può essere condivisa. Il P.M con la richiesta in esame ha introdotto un'altra delicata questione: l'ammissibilità o meno della rilevanza giuridica degli eventuali contrasti tra le norme dei Patti Lateranensi e la Costituzione italiana che, giova ripeterlo, quei Patti ha recepito nell'articolo 7 tra i principi fondamentali con la conseguenza che la legge 81011929, che qui interessa, deve ritenersi protetta come una legge costituzionale. La questione è complessa e non è il caso in questa sede di ricostruire le posizioni maturate nel tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte. Sarà sufficiente chiarire che, allo stato, sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale è possibile individuare due indirizzi. Secondo un primo indirizzo la Corte esplica la propria competenza anche in ordine ai giudizi di legittimità delle norme poste dalle leggi di revisione costituzionale e dalle altre leggi costituzionali. Tale competenza è ammessa in modo pacifico solo nei confronti dei vizi formali delle predette leggi. Successivamente è maturato però un secondo indirizzo in base al quale la competenza della Corte, sempre con riferimento alle norme appena citate, si estenderebbe anche ai vizi di legittimità costituzionale di ordine sostanziale. Tale orientamento presuppone che nel nostro ordinamento esistano princìpi costituzionali superiori rispetto alle norme della Costituzione formale. Il punto debole di quest'ultimo orientamento consiste nella mancanza di una codificazione dei predetti principi superiori che finora sono stati elaborati, con oscillazioni, in alcune sentenze della stessa Corte, permanendo comunque l'oggettiva difficoltà di stabilire il confine tra i principi ordinari dell'ordinamento costituzionale. Orbene la richiesta formulata dal P.M., qualora si condivida il primo indirizzo appare inammissibile, qualora si adotti il secondo più ampio orientamento, appare manifestamente infondata. Orebene la richiesta formulata dal P.M., qualora si condvida il primo mezzo appare inammissibile, qualora si adotti il secondo più ampio orientamento, appare manifestamente infondata. Nel primo caso, come si è visto, è ammissibile solo la deduzione di vizi formali della legge (si pensi, ad esempio, alla violazione della procedura di approvazione),.vizi non dedotti da alcuna delle parti. Nel secondo la questione di legittimità costituzionale deve essere posta con rinferimento alla violazione di uno o più principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Nel caso di specie i parametri di riferimento citati dall'Accusa rientrano tutti nell'ambito della Costituzione formale, ne il P.M. nella discussione orale o nella memoria scritta ha fatto riferimanto ai suddetti principi superiori in modo espresso; rifacendosi genericamente, per relationem, alle ordinanze emesse dal giudice istruttore del Tribunale di Milano il 26 novembre ed il 2 dicembre 1987 di cui ha allegato copia dei fogli della rivista giuridica sulla quale furono pubblicate. In proposito ritiene comunque il Tribunale che non si possa parlare di violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale nei casi di difetto di giurisdizione collegato a privilegi ed immunità derivanti da una consensuale e consapevole cessione di sovranità prevista, codificata e attuata nel rispetto dei principi generali di diritto internazionale e per di più dotata di garanzia costituzionale. A maggior ragione, poi, nel caso che ci occupa, non è sostenibile tale violazione se solo si rifletta sul fatto che la Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ossia 19 anni dopo la stipula dei Patti Lateranensi che, quindi, non possono non essere stati recepiti in modo giuridicamente consapevole dal legislatore costituzionale. Tutto ciò non significa ovviamente che le situazioni di fatto e di diritto siano immutabili, ma che i mutamenti necessari dettati dall'evoluzione sociale e dalle conoscenze scientifiche vanno realizzati in modo rituale seguendo i meccanismi di revisione previsti dall'ordinamento internazionale e/o dall'ordinamento interno. Infine ultima precisazione. Il P.M. e le parti civili hanno sottolineato alcuni affetti pratici negativi derivanti dall'applicazione dell'art. 11 della legge 810/1929 e delle latre norme già citate, secondo l'interpretazione dedotta dalla difesa degli imptati ed ora condivisa da questo Tribunale, come, ad esempio, l'eccessiva estensione delle immunità e dei privilegi, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; o ancora l'assenza di tutela per i cittadini di fronte ad una presunta lesione di una norma penale dell'ordinamento giuridico interno. Ebbene se dalla corretta applicazione di un quadro normativo discendono di fatto conseguenze negative rilevanti, tali conseguenze dovranno essere eliminate seguendo procedure legittime poste in essere ella sede idonea e dalle Autorità competenti. Nel nostro caso al sede idonea è quella internazionale nell'ambito delle relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede e lo strumento legittimo è quello dell'accordo bilaterale o, in mancanza di consenso, della denuncia del Trattato. In ogni caso e bene chiarire che si tratta di situazioni che non possono e no devono condizionare od orientare la giurisdizione. Se il giudice tutelasse comunque quelle situazioni superando le risultanze normative, magari andando oltre i normali canoni interpretativi, svolgerebbe un'attività suppletiva in violazione, quanto meno, del principio fondamentale della separazione dei poteri. PQM Visto l'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e visti gli artt. 3 c.p. e 20 c.p.. Dichiara non doversi procedere nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al reato loro ascritto per difetto di giurisdizione. <-- Indice Chi parla di noi Garantismo ecclesiastico&elettromalanno ospitiamo un intervento dell'avv. Fausto Cerulli consulente legale dell'Associttadini La magistratura ha dimostrato di avere le Antenne, e di saper captare Radio Vaticana. Provo a mettermi nei panni, anzi nella toga di un giudice italiano: e' gia' incasinato per la separazione di funzioni e carriere, Castelli che e' l'ingegnere dei castelli in aria gli vuole levare pure le correnti: e allora addio alle riunioni di corrente in luoghi ameni, e senza la scocciatura del lavoro. Come i distacchi sindacali, con licenza d'ozio. Mettiamo che un magistrato debba giudicare i danni delle Radio Marie, che sono peggio delle bombe all'uranio. Il giudice e' stretto in una morsa: se condanna Radio Vaticana, rischia la scomunica; se l'assolve rischia il linciaggio dalla gente che ha capito che l'elettrosmog non e' un elettrodomestico, ma un elettromalanno. Pensa che ti ripensa, il giudice sceglie la via piu' giuridica, magari con qualche sgarbo alla giustizia. E trova le parole magiche, l'apriti sesamo che dopo viene Ali' con i quaranta ladroni. Incompetenza per difetto di giurisdizione. La frase e' bella, e' complicata: così la gente e' bella e cojonata. Tradotto per comuni mortali: quel difetto di giusrisdizione penale significa pressappoco quanto segue: e' vero che Radio Maria, oltre ai rosari, manda per l'etere anche qualche veleno che appesta i cittadini italiani. Ma Radio Maria appartiene a un altro Stato, al Vaticano: e dunque e' cosa giusta che a giudicare sia il Santo Uffizio o la Sacra Rota bisunta, o la sempreverde Inquisizione. Con lo stesso criterio, visto che si e' creato un precedente, pensiamo che Bin Laden, caso mai che esista, dovrebbe essere giudicato da un Tribunale composto da sua madre, sua sorella, e il mullah Omar. Altrimenti Bin Laden, caso mai che esista, ti spiana per vendetta il Vaticano: in nome del garantismo a due misure. Fausto Cerulli. ELETTROSMOG: RADIO VATICANA: ECCO I DUE DOCUMENTI CHE NESSUNO HA VOLUTO PUBBLICARE E' ormai noto: il processo a Radio Vaticana non si farà. Mancano i presupposti giuridici, in quanto l'impianto di Santa Maria di Galeria è considerato extraterritoriale, ossia facente parte di un altro Stato. Il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord in un comunicata stampa del 2 marzo scorso, ha fatto sapere di aver inviato alla stampa i "Documenti che inchiodano alle proprie responsabilità lo Stato Vaticano e lo Stato Italiano sui danni prodotti dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti di Radio Vaticana". A tutt'oggi, però, nessuna testata giornalistica, anche quelle che hanno seguito più da vicino la vicenda, si è "degnata" di riportare tali testimonianze. "Le confermiano - si legge in una nota inviataci dal Coordinamento il 23 marzo - che il nostro comunicato non è stato pubblicato in tutto o in parte da nessuna testata giornalistica..., nonostante contenesse due clamorosi documenti relativi alla problematica di Radio Vaticana... L'unica che ha dato notizia della lettera del Collegio Germanico è stata Striscia la Notizia". Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Tempo, Il Messaggero, Il Manifesto, La Nazione, Il Mattino, i Tg della Rai, l'Ansa, l'Adn-Kronos, L'Agi, l'Associated Press-Biscom, dunque, non hanno dato nessuna importanza ai "due clamorosi documenti". E così un periodico locale come il nostro, si è trovato a dover riportare addirittura in "esclusiva" delle informazioni legate a una vicenda, che fino a poco tempo fa, godeva della massima attenzione da parte dei media. Ora saranno i nostri lettori a stabilire se quanto riportiamo qui di seguito, aggiunga elementi utili a far comprendere una vicenda che, a nostro avviso, non può essere risolta semplicemente appellandosi a dei patti diplomatici lontani nel tempo. I due documenti Il primo, è una raccomandata del 26 ottobre 1987, inviata dal "Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum" ad una famiglia affittuaria di un podere all'interno dell'impianto di S. Maria di Galeria. Ha per oggetto la rescissione di un contratto di mezzadria "sito in territorio extraterritoriale nella Radio Vaticana, con la fine dell'anno agrario 1987/88". Tra i fattori di rescissione, si fa riferimento al "Dirompente sviluppo e ... dinamica estensione dell'attività della stazione della Radio Vaticana" e si sottolinea come "In breve tempo sarà notevolmente, aumentata anche l'intensità della Stazione Trasmittente, installata nella vicinanza del Vostro casale". Tale sviluppo "porta con sè, costruzioni di nuove strade - si legge ancora nella nota - posa in opera di nuovi cavi sotterranei e condutture elettriche in aria che traversano ed intersecano il terreno, ostacolando, il nostro lavoro di agricoltori, e rendono l'attività svolta anche pericolosa, per le radiazioni emesse. Quest'ultimo campo è ancora poco conosciuto, anche agli addetti e periti. Una legislazione in merito è del tutto mancante. I specialisti raccomandano prudenza, vietano l'accesso a chi porta apparecchi speciali per il cuore. Tutto questo aumenta le responsabilità degli operatori e fa comprendere meglio la tendenza a limitare l'attività agricola e di sgomberare il terreno da abitazioni...". Il secondo documento, è un'informativa della Scuola di Fanteria (S.M.-Ufficio Logistico) di Cesano di Roma in data 6 novembre 1996. Ha per oggetto l'inquinamento elettromagnetico ambientale e raccomanda agli utenti degli alloggi demaniali palazzina n. 48 e n. 49, che "Per questioni di sicurezza..., a partire dal 6 novembre 1996, è vietato a chiunque permanere sul terrazzo condominiale... per più di 60 minuti". Comitato Bambini senza Onde Infine, riportiamo un comunicato stampa inviatoci dal Comitato Bambini senza Onde: "Il messaggio sul problema di Radio Vaticana, pronunciato oggi da Raf in occasione delle celebrazioni della giornata della gioventù a piazza San Pietro, ha sollevato il velo su una incongruenza fra quanto la Chiesa predica ed il comportamento avuto nella vicenda dell'inquinamento elettromagnetico di Radio Vaticana. Ha dato voce a quanti, cattolici e non, sono rimasti profondamente indignati e delusi dalla ingiustizia della sentenza del processo del 19 febbraio, che ha sollevato il Vaticano dalle responsabilità di un reato commesso ai danni di tante persone innocenti, soprattutto bambini".