pagine 135 e 121 delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990; c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 35 c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica; 5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6 sono quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9. 6. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7 sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4 7. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. 8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6: a) a livello nazionale e regionale: a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale; a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni; b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, -- a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) a livello di Istituzione: b1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto; b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell’ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi); b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all’albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di 121 personale previsti dall'articolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. … del CCNQ … e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali; b5) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; b6) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); b7) i criteri generali per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. 4. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 6 ( contrattazione integrativa) sono quelle di cui ai punti a1, b4, b5. 5. Le materie a cui si applica l’art. 7, comma 7 ( contrattazione integrativa) sono quelle di cui ai punti b1, b2, b3. 6. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio. 7. Sono oggetto di confronto: a) a livello nazionale: a1) l’integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi: - salvaguardia del piano assunzionale; - indisponibilità per la mobilità di posti per i quali sia prevista l’immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie; - adeguata valorizzazione dell’esperienza professionale; - valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento;